Nel mondo digitale la consulenza di web marketing non è solo un insieme di attività tecniche, ma un rapporto professionale che va disciplinato con cura: un contratto chiaro protegge entrambe le parti, definisce responsabilità e risultati attesi e trasforma obiettivi vaghi in impegni misurabili. Questa guida nasce dall’esperienza pratica con clienti e consulenti di diverse dimensioni, per spiegare quali elementi contrattuali sono essenziali, come formulare scope e deliverable, come stabilire indicatori di performance e meccanismi di revisione, e quali clausole inserire per tutelare proprietà intellettuale, riservatezza e gestione dei dati. Affronteremo inoltre le criticità più comuni—confusione sui ruoli, aspettative non allineate, problemi di pagamento—offrendo soluzioni concrete per prevenirle e rimedi per quando sorgono. Leggere e redigere un buon contratto significa risparmiare tempo, evitare contenziosi e costruire un rapporto di fiducia che permetta alla strategia digitale di tradursi in risultati concreti.
Come scrivere un contratto di consulenza web marketing
Per mettere a punto un contratto di consulenza in ambito web marketing occorre pensare prima di tutto al contratto come a uno strumento operativo che deve eliminare ambiguità e prevenire conflitti, descrivendo con precisione ciò che verrà fatto, come verrà fatto, chi resta proprietario di cosa e come si risolveranno gli imprevisti. In apertura occorre identificare chiaramente le parti con dati completi (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo, rappresentante legale, codice fiscale/partita IVA) e inserire alcune premesse che contestualizzino il rapporto: finalità commerciali, contesto del marketing digitale e breve riferimento al documento che segue. È utile prevedere una sezione definizioni per i termini che ricorrono nel contratto — ad esempio “Servizi”, “Deliverable”, “Costo della campagna”, “Dati personali” — così da evitare interpretazioni multiple di parole di uso comune.
La parte che descrive l’oggetto e l’ambito dei servizi deve essere molto dettagliata: non bastano frasi generiche come “consulenza web marketing”. Bisogna dettagliare le attività specifiche (strategie SEO, campagne PPC, gestione social, email marketing, analytics, ottimizzazione conversioni), i deliverable concreti (piani editoriali, report mensili, tag implementati, landing page), le modalità di erogazione (remote/in loco), le tempistiche e, soprattutto, i criteri di accettazione dei deliverable. Quando possibile, trasformare obiettivi qualitativi in parametri misurabili e inserire le metriche di riferimento e la frequenza del reporting. Un esempio operativo di clausola potrebbe stabilire che “il consulente consegnerà un report mensile contenente: andamento delle campagne, KPI comparati al mese precedente e azioni raccomandate; il cliente avrà cinque giorni lavorativi per comunicare osservazioni; in assenza di rilievi il report si intenderà approvato”. Mettere nero su bianco la necessità di collaborazione del cliente, l’accesso agli account pubblicitari e analitici, la fornitura di materiali, e tempi di risposta da parte del cliente evita ritardi e conflitti su ritardi imputabili a mancata cooperazione.
Le condizioni economiche devono essere precise nella struttura e nelle conseguenze: indicare il compenso, se a progetto, a tempo o a performance, la modalità di calcolo, le scadenze di pagamento, le fatture, l’eventuale rimborso di spese e la gestione del budget pubblicitario (se il consulente amministra ad spend separare sempre il costo dei servizi dal budget delle campagne e specificare se il consulente agisce come mandatario o semplice gestore). È fondamentale regolare gli aspetti relativi a eventuali penalità o interessi di mora in caso di ritardo, le condizioni per sospendere l’erogazione dei servizi in caso di mancato pagamento e, in caso di prestazioni a risultato, definire chiaramente il perimetro del risultato atteso e le esclusioni. Se il compenso include variabili legate a performance (ad esempio percentuali sugli incrementi di fatturato o lead), precisare la metodologia di misurazione e i periodi di riferimento, evitando formule vaghe che rendano difficile la quantificazione.
Il tema della proprietà intellettuale e dei diritti d’uso va curato con attenzione. Specificare quali materiali forniti dal cliente restano di proprietà del cliente e quali strumenti, metodologie, template o know‑how rimangono di proprietà del consulente. Se è previsto il trasferimento di diritti su deliverable creati ad hoc, indicare le condizioni (ad esempio il trasferimento dei diritti economici al pagamento integrale delle somme dovute) e le licenze concesse per l’uso di strumenti terzi. Regolare la gestione degli account su piattaforme esterne chiarisce a chi resta l’accesso al termine del rapporto e come saranno gestiti dati e creatività. Inserire una clausola che consenta l’uso di materiali realizzati come case study solo previa autorizzazione evita contestazioni successive.
Nel contesto digitale non si può prescindere da una solida disciplina sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali. La clausola di riservatezza deve tutelare informazioni confidenziali di entrambe le parti, stabilire durata dell’obbligo e rimedi per violazione. Se il consulente tratta dati personali per conto del cliente occorre allegare o integrare un accordo per il trattamento (Data Processing Agreement) conforme al GDPR, specificando ruoli (titolare o responsabile del trattamento), finalità, categorie di dati, misure di sicurezza tecniche e organizzative, sub‑responsabili autorizzati, termini di conservazione, obbligo di notifica delle violazioni dei dati e cooperazione per le richieste degli interessati. È prudente inserire garanzie minime sulle misure di sicurezza e l’obbligo di informare il cliente in caso di incidente.
Le garanzie e le responsabilità devono essere equilibrate: dichiarazioni sul fatto che il consulente fornirà i servizi con la diligenza professionale richiesta e il cliente che fornirà informazioni veritiere. Evitare promesse di risultati assoluti; invece, prevedere che il consulente non garantisce risultati commerciali specifici salvo che non siano stati contrattualmente definiti e misurabili. Limitare la responsabilità complessiva del consulente a un ammontare ragionevole (ad esempio, al valore delle somme pagate nei sei mesi precedenti) e prevedere l’esclusione di danni indiretti e consequenziali è una prassi comune, così come riservare specifiche esclusioni di responsabilità per violazioni dovute a informazioni fornite dal cliente o a cause di terzi. Prevedere l’obbligo di stipulare e mantenere una polizza assicurativa professionale può essere utile a dare garanzia di copertura in caso di sinistri.
Le regole per la durata e la risoluzione devono contemperare flessibilità e tutela. Definire un termine iniziale e le modalità di rinnovo automatico o tacito rinnovo, i termini di recesso anticipato e la possibilità di risolvere per giusta causa con un periodo di cure (ad esempio 15 giorni per sanare inadempimenti) tutela entrambe le parti. Disporre cosa succede alla scadenza o in caso di risoluzione, con obblighi di restituzione dei materiali, consegna dei lavori in corso e pagamento delle prestazioni maturate, nonché eventuale assistenza al passaggio di consegne per un periodo definito, consente una chiusura ordinata del rapporto. Inserire una clausola di “survival” per le parti che devono sopravvivere alla cessazione (riservatezza, IP, obblighi di pagamento) è fondamentale.
Occorre inoltre disciplinare il ricorso a terzi e la possibilità di subappaltare: se il consulente intende avvalersi di collaboratori o subfornitori, prevedere che ne risponda pienamente e che il cliente abbia il diritto di opporsi per giustificati motivi; specificare che il consulente rimane responsabile della qualità dei servizi anche se affidati a terzi. La qualifica della relazione come rapporto di lavoro autonomo e non di impiego deve essere chiarita per evitare rischi di natura contributiva o fiscale.
Per i casi di forza maggiore inserire una previsione che sospenda gli obblighi in situazioni imprevedibili e non imputabili alle parti (disastri naturali, blackout prolungati, blocchi dei fornitori terzi) e definire gli effetti temporanei e, eventualmente, la risoluzione se l’evento perdura oltre un periodo definito. La risoluzione delle controversie può essere indirizzata con clausole che prevedono prima un tentativo obbligatorio di negoziazione o mediazione e poi la giurisdizione competente o l’arbitrato; indicare la legge applicabile e il foro competente evita incertezza.
Per rendere il contratto realmente operativo è fondamentale allegare uno o più SOW (Statement of Work) o allegati tecnici che dettaglino prezzi, milestones, calendario delle consegne, checklist di accesso agli account, template di report e KPI concordati. Questi allegati devono essere parte integrante del contratto e prevedere una procedura semplice e scritta per le variazioni di scope, con conseguente aggiornamento del prezzo e dei tempi. Infine, redigere il testo in linguaggio chiaro, usare definizioni coerenti e predeterminare le conseguenze delle principali ipotesi contrattuali riduce i conflitti. Prima della sottoscrizione è consigliabile una revisione legale specialistica per adeguare il documento alle normative vigenti, in particolare agli obblighi GDPR e alle normative pubblicitarie e fiscali applicabili.
Fac simile contratto di consulenza web marketing
CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI WEB MARKETING
Tra:
1) __________________, con sede in __________________, codice fiscale / partita IVA __________________, rappresentata da __________________ (di seguito “Committente”);
e
2) __________________, con sede in __________________, codice fiscale / partita IVA __________________, rappresentata da __________________ (di seguito “Consulente”).
Premesso che
– il Committente intende avvalersi di attività di consulenza in materia di web marketing;
– il Consulente dichiara di possedere le competenze e le risorse necessarie per svolgere tali attività;
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Oggetto del contratto
1.1 Il Consulente si impegna a prestare a favore del Committente servizi di consulenza in materia di web marketing consistenti in: __________________ (descrizione dettagliata delle attività).
1.2 Le prestazioni specifiche, i deliverable e i tempi di consegna sono indicati nell’Allegato A (Scope of Work) che forma parte integrante del presente contratto.
2. Durata
2.1 Il presente contratto ha durata a decorrere dal __________________ fino al __________________, salvo proroga concordata per iscritto tra le parti.
2.2 Ciascuna parte può recedere dal presente contratto con preavviso scritto di __________________ giorni, salvo diverso termine indicato nell’Allegato A.
3. Corrispettivo e modalità di pagamento
3.1 Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto è fissato in __________________ (importo in euro), oltre IVA se dovuta.
3.2 I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità: __________________ (es. acconto, fatturazione mensile, rate).
3.3 Le fatture dovranno essere emesse a: __________________ e saranno pagate entro __________________ giorni data fattura mediante __________________ (modalità di pagamento).
3.4 Le spese vive sostenute dal Consulente, preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate dietro presentazione di documentazione giustificativa.
4. Obblighi del Consulente
4.1 Il Consulente dovrà svolgere le prestazioni con diligenza, professionalità e nel rispetto degli standard di settore.
4.2 Il Consulente si impegna a fornire report periodici e a partecipare a riunioni di aggiornamento secondo le modalità e frequenza indicate nell’Allegato A.
4.3 Il Consulente si impegna a rispettare le normative vigenti, incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
5. Obblighi del Committente
5.1 Il Committente fornirà al Consulente tutte le informazioni, documenti e accessi necessari per l’esecuzione delle prestazioni.
5.2 Il Committente si impegna a collaborare attivamente e a rispondere alle richieste del Consulente nei termini concordati.
6. Proprietà intellettuale
6.1 Salvo diverso accordo scritto, i diritti di proprietà intellettuale sui materiali preesistenti di ciascuna parte restano di proprietà della parte stessa.
6.2 I risultati, i deliverable e il materiale creato ad hoc dal Consulente nel corso dell’incarico saranno concessi in licenza al Committente con le seguenti modalità: __________________ (es. esclusiva/non esclusiva, territoriale, durata).
6.3 Qualsiasi utilizzo dei risultati oltre quanto previsto dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto e remunerazione.
7. Riservatezza
7.1 Le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali ricevute in esecuzione del presente contratto e a non divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra parte.
7.2 L’obbligo di riservatezza resterà in vigore per __________________ anni dalla cessazione del presente contratto.
8. Trattamento dei dati personali
8.1 Le parti si conformano alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e normativa nazionale).
8.2 Qualora durante l’esecuzione delle prestazioni il Consulente tratti dati personali per conto del Committente, le parti dovranno sottoscrivere un apposito incarico al trattamento e rispettare le misure di sicurezza concordate.
9. Subappalto e collaboratori
9.1 Il Consulente può avvalersi di collaboratori o subappaltatori previo consenso scritto del Committente. Resta comunque responsabile dell’esecuzione delle prestazioni nei confronti del Committente.
10. Modifiche e variazioni
10.1 Eventuali modifiche al contenuto, al prezzo o ai tempi di consegna dovranno essere concordate per iscritto tra le parti e costituiranno integrazione al presente contratto.
11. Garanzie e limitazione di responsabilità
11.1 Il Consulente garantisce che le prestazioni saranno eseguite con professionalità e conformemente agli standard del settore.
11.2 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità del Consulente per danni diretti derivanti dall’esecuzione del presente contratto sarà limitata, complessivamente, all’importo totale effettivamente pagato dal Committente al Consulente nei __________________ mesi precedenti il fatto dannoso.
11.3 In nessun caso il Consulente sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto o perdita di opportunità.
12. Recesso e risoluzione
12.1 In caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente potrà intimare l’adempimento mediante formale messa in mora e, qualora l’inadempimento non sia sanato entro __________________ giorni dalla ricezione della messa in mora, potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
12.2 In caso di risoluzione anticipata per colpa del Consulente, il Committente potrà trattenere eventuali somme già corrisposte e richiedere il risarcimento del maggior danno.
13. Forza maggiore
13.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivante da cause di forza maggiore incluse, a titolo esemplificativo, calamità naturali, guerre, sommosse, pandemie, interruzioni di servizi di terzi o altre cause imprevedibili ed insormontabili.
13.2 La parte che invoca la forza maggiore ne darà tempestiva comunicazione all’altra parte e le prestazioni saranno sospese per la durata dell’evento.
14. Comunicazioni
14.1 Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:
– Committente: __________________ (indirizzo, email, PEC, telefono)
– Consulente: __________________ (indirizzo, email, PEC, telefono)
15. Risoluzione delle controversie e legge applicabile
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti si impegnano a tentare preventivamente un tentativo di mediazione presso __________________ (ente/organismo di mediazione) prima di adire le vie giudiziarie.
15.3 Qualora la mediazione non abbia esito favorevole, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di __________________.
16. Clausole finali
16.1 Il presente contratto costituisce l’integrale accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, relativa allo stesso oggetto.
16.2 Qualora una qualsiasi disposizione del presente contratto sia ritenuta nulla o inefficace, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni, che resteranno efficaci salvo che il contenuto economico del contratto venisse sostanzialmente alterato.
17. Allegati
17.1 Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
– Allegato A: Scope of Work / Deliverable / Tempi
– Allegato B: Tariffe e piano di pagamenti
– Allegato C: Incarico trattamento dati (se applicabile)
(Allegati da compilare e sottoscrivere)
Letto, confermato e sottoscritto.
Data: __________________
Per il Committente
Nome e qualifica: __________________
Firma: __________________
Per il Consulente
Nome e qualifica: __________________
Firma: __________________
Allegato A — Scope of Work (da compilare)
Descrizione dettagliata delle attività: __________________
Deliverable e formati: __________________
Tempi di consegna e milestones: __________________
KPI e criteri di misurazione: __________________
Allegato B — Tariffe e piano di pagamenti (da compilare)
Importo totale: __________________
Modalità di pagamento: __________________
Scadenze e termini: __________________
Allegato C — Incarico trattamento dati (se applicabile)
Tipologia di dati trattati: __________________
Finalità del trattamento: __________________
Misure di sicurezza: __________________
Responsabilità e obblighi aggiuntivi: __________________
Fine del contratto.