Il Codice della proprietà industriale (art. 64, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131) distingue le invenzioni del lavoratore in tre tipologie: le invenzioni di servizio (art. 64, co. 1, D.Lgs. n. 30/2005), le invenzioni di azienda (art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005), le invenzioni occasionali (o libere) (art. 64, co. 3, D.Lgs. n. 30/2005).
Le invenzioni di servizio sono quelle conseguite nell’esecuzione e nell’adempimento del contratto e nelle quali l’attività inventiva è “prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita” (art. 64, co. 1, D.Lgs. n. 30/2005)]. Sono, invece, definite d’azienda, le invenzioni che costituiscono ritrovati realizzati dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro “se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva” (art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005). Le invenzioni occasionali (o libere), infine, sono configurate, come categoria residuale, in quanto definite come quelle conseguite dal lavoratore “qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro”(art. 64, co. 3, D.Lgs. n. 30/2005). In altri termini, si tratta di scoperte ottenute dall’autore al di fuori del contesto lavorativo, ma che comunque rientrano nell’ambito di attività del datore di lavoro.
La disciplina del Codice della proprietà industriale si applica solo alle invenzioni conseguite durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego (art. 64, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 30/2005) e a quelle per le quali sia stato richiesto il brevetto entro 1 anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda o la P.A., nel cui campo di attività l’invenzione rientra (art. 64, co. 6, D.Lgs. n. 30/2005).
Secondo alcuni, tale disposizione introdurrebbe una presunzione relativa (presunzione iuris tantum), finalizzata ad evitare intenti fraudolenti del prestatore di lavoro. In altri termini, il dipendente potrebbe dimostrare che l’invenzione è stata realizzata in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda di brevetto è stata depositata entro l’anno. Secondo altro orientamento, invece, tale presunzione avrebbe natura assoluta e, pertanto, non sarebbe suscettibile di prova contraria .