Il compromesso di vendita di un mezzo agricolo è l’accordo preliminare con cui venditore e acquirente si impegnano a concludere la compravendita a determinate condizioni. Data la natura e il valore di trattori, mietitrebbie e altre attrezzature agricole, è importante predisporre un documento chiaro, completo e conforme alla normativa, indicando con precisione il mezzo, il prezzo, le modalità di pagamento, i tempi di consegna e le eventuali garanzie. Questa guida illustra gli aspetti principali da considerare per tutelare entrambe le parti e ridurre il rischio di contestazioni.
Come scrivere compromesso di vendita mezzi agricoli
Un compromesso di vendita di mezzi agricoli è un contratto preliminare con cui venditore e acquirente si obbligano a concludere, entro una certa data o al verificarsi di determinate condizioni, il contratto definitivo di compravendita. Non trasferisce necessariamente la proprietà al momento della firma: di regola, il trasferimento avviene con il pagamento concordato e la consegna, oppure con la stipula del definitivo, secondo quanto stabilito dalle parti. Proprio per questo il testo deve essere redatto con precisione, evitando descrizioni generiche come “trattore usato” o “macchina agricola in buone condizioni”, che possono generare contestazioni.
All’inizio del documento occorre identificare in modo completo le parti. Per una persona fisica devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e, se necessario, gli estremi del documento d’identità. Se una delle parti agisce per conto di un’impresa, bisogna riportare denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle imprese e nome del legale rappresentante, specificando il titolo in base al quale egli firma. È opportuno verificare che il firmatario abbia effettivi poteri di rappresentanza, soprattutto quando il mezzo appartiene a una società, a un’impresa agricola organizzata in forma societaria o a un ente.
La descrizione del mezzo deve essere estremamente dettagliata e corrispondere ai dati risultanti dai documenti ufficiali. Per un trattore è consigliabile indicare marca, modello, tipo, numero di telaio, numero di targa se presente, anno di prima immatricolazione, ore di lavoro dichiarate, potenza, cilindrata, tipo di alimentazione, numero di assi, eventuali cabine o dispositivi particolari e ogni altra caratteristica utile a identificarlo senza possibilità di confusione. Per una mietitrebbia, una seminatrice, un atomizzatore, un rimorchio o un’altra attrezzatura occorre riportare marca, modello, matricola o numero di telaio, anno di produzione, larghezza di lavoro, capacità, accessori e configurazione tecnica.
Nel compromesso è utile precisare se la vendita riguarda esclusivamente il mezzo oppure comprende attrezzature supplementari, ricambi, zavorre, attacchi, pneumatici aggiuntivi, alberi cardanici, sistemi GPS, terminali elettronici, libretti d’uso, attrezzi per la manutenzione e altri accessori. Se alcuni componenti non sono inclusi, è preferibile dichiararlo espressamente. Anche gli accessori di valore modesto possono diventare oggetto di controversia quando l’acquirente ritiene che fossero compresi nella vendita.
Il contratto dovrebbe descrivere con chiarezza lo stato del mezzo. Se si tratta di un bene usato, occorre indicare che l’acquirente lo ha visionato personalmente o tramite un tecnico di fiducia, specificando la data del sopralluogo e gli eventuali controlli effettuati. Non è però sufficiente usare una formula generica come “visto e piaciuto” per escludere qualsiasi responsabilità del venditore. Una clausola di questo tipo può avere efficacia limitata e non protegge il venditore in caso di dolo, di occultamento di difetti, di dichiarazioni non veritiere o di vizi non riconoscibili con l’ordinaria diligenza.
È preferibile riportare nel contratto le condizioni note del mezzo, anche quando sono negative. Devono essere indicati, per esempio, eventuali perdite di olio o liquidi, malfunzionamenti del cambio, problemi all’impianto idraulico, usura di pneumatici e cingoli, difetti della presa di forza, anomalie elettroniche, danni alla struttura, interventi di riparazione recenti, sostituzioni di componenti e ore di lavoro risultanti dal contatore. Se il contatore delle ore è stato sostituito, riparato o non è ritenuto affidabile, questa circostanza deve essere dichiarata. Una descrizione sincera e completa riduce il rischio che l’acquirente invochi successivamente vizi occulti o inesatto adempimento.
Il prezzo deve essere indicato in cifre e in lettere, specificando se comprende l’IVA. Quando il venditore è un’impresa, è necessario chiarire se il prezzo è imponibile, se l’IVA viene applicata secondo il regime ordinario o speciale eventualmente pertinente e se esistono altri oneri fiscali o costi accessori. Nel caso di un venditore privato, occorre precisare che non viene emessa fattura e che il prezzo è quello complessivamente concordato. È inoltre opportuno stabilire chi sosterrà i costi di trasporto, caricamento, scaricamento, eventuale passaggio di proprietà, registrazione, collaudo o adeguamento tecnico.
La parte relativa ai pagamenti deve indicare con precisione importo, scadenze e modalità. Se alla firma viene versata una somma, bisogna chiarire se si tratta di caparra confirmatoria, acconto sul prezzo o semplice deposito. La distinzione è importante. L’acconto costituisce un pagamento anticipato e, in caso di mancata conclusione, deve normalmente essere restituito secondo le regole applicabili. La caparra confirmatoria, invece, svolge anche una funzione di garanzia: se l’acquirente è inadempiente, il venditore può trattenere la caparra; se è inadempiente il venditore, l’acquirente può chiedere il doppio, oltre agli altri rimedi previsti dalla legge quando ne ricorrano i presupposti. Per evitare dubbi, il contratto deve usare espressamente la definizione scelta e disciplinarne le conseguenze.
È consigliabile evitare formulazioni come “saldo alla consegna” senza precisare quando la consegna si considera effettuata. Si può stabilire che il saldo debba essere versato prima del ritiro, contestualmente alla consegna oppure dopo il passaggio di proprietà. Se il mezzo viene consegnato prima del pagamento integrale, il venditore dovrebbe valutare l’inserimento di una clausola di riserva della proprietà, quando compatibile con l’operazione e adeguatamente formalizzata. In tal caso occorre disciplinare anche l’uso del mezzo da parte dell’acquirente, la responsabilità per danni, le spese di manutenzione e le conseguenze del mancato pagamento.
Il compromesso deve indicare la data entro cui sarà stipulato il contratto definitivo o completata la vendita. Se si tratta di un termine essenziale, questa caratteristica deve essere dichiarata chiaramente, spiegando le conseguenze del mancato rispetto. Qualora la vendita dipenda dal buon esito di una verifica meccanica, dall’ottenimento di un finanziamento, dalla disponibilità di documentazione tecnica o dalla cancellazione di un vincolo, tali condizioni devono essere formulate in modo preciso. È opportuno specificare chi dovrà compiere ciascuna attività, entro quale data e cosa accadrà se la condizione non si realizzerà.
Un aspetto centrale riguarda la consegna materiale del mezzo. Il contratto dovrebbe indicare luogo, data o periodo di consegna, soggetto incaricato del trasporto e modalità di caricamento. Deve inoltre essere chiarito il momento in cui passano all’acquirente il possesso, il rischio di perdita o danneggiamento, gli oneri di custodia e la responsabilità per eventuali sinistri. Se il trasporto viene effettuato da un vettore, bisogna stabilire se il venditore consegna il mezzo al vettore per conto dell’acquirente oppure se rimane responsabile fino all’arrivo a destinazione.
Per i trattori e per i mezzi soggetti a immatricolazione o registrazione occorre disciplinare la consegna dei documenti. Il venditore dovrebbe dichiarare quali documenti fornirà, come il certificato di circolazione, il certificato di proprietà digitale o la documentazione equivalente, la dichiarazione di conformità, il manuale d’uso e manutenzione, i certificati di revisione e le ricevute delle manutenzioni disponibili. Per le macchine soggette alla normativa sulla sicurezza e alla marcatura CE, è opportuno indicare la disponibilità della dichiarazione CE di conformità, del manuale nella lingua richiesta e delle informazioni necessarie per l’uso sicuro.
Il venditore dovrebbe anche dichiarare che il mezzo è di sua proprietà, che non è stato venduto ad altri, che non è gravato da ipoteche, pegni, fermi amministrativi, leasing, finanziamenti con riserva di proprietà, sequestri o altri vincoli. Questa garanzia assume particolare importanza per i mezzi agricoli acquistati tramite finanziamento o leasing. Se esiste un vincolo, non deve essere semplicemente taciuto: il contratto deve specificare chi provvederà alla sua cancellazione, entro quale termine e se il pagamento del prezzo sarà subordinato alla sua eliminazione.
Quando il mezzo è destinato alla circolazione su strada, è necessario chiarire la situazione relativa a immatricolazione, revisione, assicurazione e idoneità alla circolazione. Il venditore dovrebbe indicare se il mezzo viene consegnato funzionante e utilizzabile su strada oppure se viene ceduto esclusivamente per impiego aziendale o su area privata. Se la revisione è scaduta o sono presenti modifiche non annotate nei documenti, tali circostanze devono essere indicate. L’acquirente deve sapere anche se il mezzo necessita di adeguamenti per rispettare requisiti di sicurezza, emissioni o circolazione.
La garanzia per vizi e difetti deve essere regolata con attenzione, senza inserire esclusioni generiche o potenzialmente invalide. Se il venditore è un professionista e l’acquirente agisce come consumatore, si applicano le norme inderogabili previste dalla disciplina consumeristica, quando ne ricorrono i presupposti. Se entrambe le parti agiscono nell’ambito della propria attività imprenditoriale o agricola, trovano normalmente applicazione le regole civilistiche sulla vendita, salvo gli accordi validamente stipulati. In ogni caso, una clausola che escluda la garanzia non protegge il venditore se il difetto è stato da lui conosciuto e occultato oppure se ha fornito dichiarazioni false.
È utile distinguere tra difetti già dichiarati, normale usura e vizi non apparenti. Un trattore usato non può essere trattato come un mezzo nuovo, ma l’usura deve essere coerente con età, ore di lavoro, prezzo e descrizione fornita. Se il venditore garantisce espressamente determinati elementi, come il funzionamento del motore, della trasmissione, della presa di forza o dell’impianto idraulico, tale dichiarazione deve essere riportata con chiarezza, eventualmente stabilendo il periodo e i limiti della garanzia. È inoltre prudente fissare una procedura per la denuncia di eventuali difetti, indicando a chi deve essere comunicata, con quali modalità e in quali tempi, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Il contratto può prevedere l’obbligo del venditore di eseguire determinati lavori prima della consegna, come sostituzione di pneumatici, tagliando, riparazione del sollevatore, revisione dell’impianto frenante o aggiornamento del software. Ogni intervento deve essere descritto precisamente, evitando promesse vaghe come “mezzo consegnato revisionato”. Se l’acquirente accetta il mezzo nello stato in cui si trova, è comunque opportuno allegare un verbale di ispezione con fotografie, indicazione dei difetti e firma di entrambe le parti.
Le fotografie, il preventivo, la scheda tecnica, il rapporto del meccanico e la copia dei documenti del mezzo possono essere allegati al compromesso e richiamati espressamente nel testo. Gli allegati devono essere datati e firmati, o almeno siglati, in modo da evitare che siano sostituiti o contestati. Se sono presenti numerosi accessori, è possibile predisporre un verbale di consegna nel quale vengono elencati gli elementi effettivamente consegnati e le condizioni rilevate al momento del ritiro.
La clausola sull’inadempimento deve spiegare cosa accade se una parte non paga, non consegna il mezzo, rifiuta di stipulare il definitivo o non elimina un vincolo. Si può prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, la facoltà di chiedere l’esecuzione in forma specifica, la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l’applicazione della caparra confirmatoria. È preferibile non accumulare clausole contraddittorie, come una caparra con funzione confirmatoria e una penale sproporzionata per lo stesso inadempimento, senza chiarire il rapporto tra i due strumenti.
La scelta del foro competente deve essere formulata tenendo conto della natura delle parti. Tra imprese è spesso possibile concordare un foro territoriale, mentre nei rapporti con un consumatore operano limiti specifici e non è normalmente possibile privarlo del foro previsto dalla legge. Anche la legge applicabile deve essere indicata quando una delle parti è estera o il mezzo si trova in un altro Paese. Se la vendita riguarda importazione, esportazione o trasferimento transfrontaliero, diventano rilevanti anche IVA, dogana, trasporto internazionale, conformità tecnica e documentazione di provenienza.
Il compromesso dovrebbe concludersi con una clausola che stabilisca che ogni modifica dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le parti. È utile indicare gli indirizzi o gli strumenti validi per le comunicazioni, soprattutto per denunce di difetti, richieste di consegna e contestazioni. Devono comparire il luogo e la data di sottoscrizione, oltre alle firme leggibili delle parti. Se il contratto contiene clausole particolarmente gravose, come limitazioni di responsabilità, termini essenziali, facoltà di recesso, clausole compromissorie o deroghe alla competenza territoriale, può essere necessaria una specifica approvazione separata secondo le regole applicabili.
Prima della firma è opportuno controllare personalmente il numero di telaio, confrontarlo con i documenti e verificare che non vi siano alterazioni, cancellazioni o incongruenze. È consigliabile acquisire visure e verifiche sui vincoli quando disponibili, controllare la provenienza del mezzo, esaminare la documentazione manutentiva ed effettuare una prova tecnica. Per mezzi di particolare valore o per operazioni tra imprese, il testo dovrebbe essere esaminato da un avvocato, da un notaio, da un commercialista o da un tecnico qualificato, poiché la disciplina può variare in base al tipo di macchina, alla posizione delle parti, al regime fiscale e alla presenza di finanziamenti o vincoli.
Fac simile compromesso di vendita mezzi agricoli
SCRITTURA PRIVATA DI COMPROMESSO DI VENDITA DI MEZZO AGRICOLO
Tra
il/la Sig./Sig.ra/Società ____, nato/a a __ il __, C.F./P. IVA __, residente/con sede legale in ____, via/piazza __ n. __, documento di identità __ n. __ rilasciato da __ il __, di seguito denominato/a “Promittente Venditore”,
e
il/la Sig./Sig.ra/Società ____, nato/a a __ il __, C.F./P. IVA __, residente/con sede legale in ____, via/piazza __ n. __, documento di identità __ n. __ rilasciato da __ il __, di seguito denominato/a “Promissario Acquirente”,
congiuntamente denominate “Parti”,
si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del compromesso
Il Promittente Venditore promette di vendere al Promissario Acquirente, che promette di acquistare, il seguente mezzo agricolo:
- Tipologia: __
- Marca: _____
- Modello: ___
- Anno di fabbricazione: __
- Anno di immatricolazione: ___
- Numero di telaio: __
- Numero di motore: _____
- Targa: _____
- Potenza: ___
- Alimentazione: _____
- Ore di lavoro/chilometri rilevati: ____
- Colore: ____
- Omologazione: __
- Numero di certificato di conformità: _____
- Eventuale numero di iscrizione UMA: _____
- Altri dati identificativi: ____
Fanno parte integrante della vendita i seguenti accessori, attrezzature e dotazioni:
__
__
__
Sono esclusi dalla vendita i seguenti beni o accessori:
__
__
Art. 2 – Stato del mezzo
Il Promissario Acquirente dichiara di aver visionato il mezzo agricolo, di averne verificato lo stato d’uso e di averlo ritenuto idoneo alle proprie esigenze, salvo quanto espressamente indicato nel presente accordo.
Il mezzo viene promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i seguenti difetti, anomalie o interventi da eseguire conosciuti e dichiarati dalle Parti:
__
__
__
Il Promittente Venditore dichiara che, alla data della sottoscrizione del presente accordo, il mezzo:
- è funzionante: ☐ sì ☐ no ☐ parzialmente
- è stato sottoposto a manutenzione ordinaria: ☐ sì ☐ no
- presenta danni visibili: ☐ sì ☐ no
- presenta guasti o malfunzionamenti: ☐ sì ☐ no
- è gravato da fermi, ipoteche, privilegi, sequestri o altri vincoli: ☐ sì ☐ no
- è oggetto di leasing, finanziamento o riserva di proprietà: ☐ sì ☐ no
Eventuali precisazioni:
__
__
Art. 3 – Provenienza e garanzie del Venditore
Il Promittente Venditore dichiara di essere il legittimo proprietario del mezzo e garantisce che lo stesso sarà trasferito libero da sequestri, pignoramenti, ipoteche, privilegi, vincoli, diritti di terzi, leasing, finanziamenti, fermi amministrativi e altri gravami, salvo quanto di seguito specificato:
__
Il Promittente Venditore garantisce inoltre la regolarità della provenienza del mezzo e si impegna a consegnare al Promissario Acquirente tutta la documentazione necessaria per dimostrarne la proprietà e consentirne l’eventuale immatricolazione, voltura o registrazione.
Art. 4 – Prezzo della vendita
Il prezzo complessivo convenuto per la vendita è stabilito in euro __ (euro __/).
Il prezzo:
☐ è comprensivo di IVA;
☐ è escluso IVA, che sarà applicata nella misura di legge;
☐ è soggetto al regime fiscale: ____.
Nel prezzo sono compresi:
__
__
Art. 5 – Modalità di pagamento
Il Promissario Acquirente corrisponde al Promittente Venditore, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro __ mediante:
☐ contanti, nei limiti consentiti dalla legge;
☐ assegno bancario/circolare n. __ emesso da __;
☐ bonifico bancario sul conto intestato a __, IBAN ____;
☐ altro: _____.
La caparra viene imputata al prezzo finale in caso di perfezionamento della vendita.
Il saldo del prezzo, pari a euro __, sarà corrisposto entro il __ mediante:
__
__
Il pagamento si intenderà effettuato soltanto al momento dell’effettivo incasso delle somme da parte del Promittente Venditore.
Art. 6 – Stipula dell’atto definitivo
Le Parti si impegnano a perfezionare la vendita definitiva entro il __ presso:
__
ovvero mediante sottoscrizione di separato atto di vendita avente a oggetto il mezzo agricolo descritto nel presente accordo.
Il Promittente Venditore si impegna a fornire, entro la data dell’atto definitivo, la seguente documentazione:
- documento di identità e codice fiscale o visura camerale;
- documento comprovante la proprietà del mezzo;
- carta di circolazione, ove prevista;
- certificato di proprietà o documento equivalente, ove previsto;
- certificato di conformità e dichiarazione CE, ove applicabili;
- manuali d’uso e manutenzione;
- documentazione relativa alle manutenzioni eseguite;
- attestazione di assenza di vincoli, gravami e pendenze;
- certificazioni e autorizzazioni necessarie;
- ulteriore documentazione: ___.
Art. 7 – Consegna del mezzo
La consegna del mezzo agricolo avverrà entro il __ presso:
__
La consegna sarà effettuata:
☐ contestualmente al pagamento del saldo;
☐ contestualmente alla stipula dell’atto definitivo;
☐ alla seguente condizione: ___.
Le spese di trasporto, carico, scarico, passaggio di proprietà, immatricolazione, registrazione e ogni altro onere connesso alla consegna saranno sostenute da:
__
Dal momento della consegna, ogni rischio relativo al possesso, alla custodia, all’utilizzo e alla circolazione del mezzo passerà al Promissario Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 8 – Mancato perfezionamento della vendita
In caso di inadempimento del Promissario Acquirente, il Promittente Venditore potrà recedere dal presente accordo trattenendo la caparra confirmatoria, fatto salvo il diritto al maggior danno nei casi previsti dalla legge.
In caso di inadempimento del Promittente Venditore, il Promissario Acquirente potrà recedere dal presente accordo ed esigere il doppio della caparra confirmatoria, fatto salvo il diritto al maggior danno nei casi previsti dalla legge.
Resta salva, per entrambe le Parti, la facoltà di richiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 9 – Garanzia
Il Promittente Venditore garantisce il Promissario Acquirente contro l’evizione e contro i vizi del mezzo nei limiti previsti dalla legge, salvo i difetti espressamente dichiarati e accettati nel presente accordo.
La garanzia convenzionale eventualmente prestata dal Promittente Venditore è stabilita come segue:
__
__
La garanzia non comprende i normali fenomeni di usura, i guasti derivanti da uso improprio, carente manutenzione, modifiche non autorizzate o interventi eseguiti da soggetti non incaricati dal Venditore.
Art. 10 – Responsabilità e utilizzo
Il Promissario Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche del mezzo e si impegna a utilizzarlo nel rispetto della normativa vigente, delle istruzioni del costruttore e delle regole di sicurezza applicabili.
Il Promittente Venditore dichiara di aver informato il Promissario Acquirente degli eventuali rischi, limitazioni d’uso, interventi manutentivi e prescrizioni di sicurezza conosciuti.
Art. 11 – Condizioni sospensive
L’efficacia del presente accordo è subordinata alle seguenti condizioni:
__
__
In mancanza dell’avveramento delle condizioni sopra indicate entro il __, il presente accordo:
☐ perderà automaticamente efficacia;
☐ resterà valido fino al __;
☐ produrrà i seguenti effetti: _____.
Art. 12 – Spese e imposte
Le spese relative alla stipula dell’atto definitivo, al passaggio di proprietà, alla registrazione, all’immatricolazione, al trasporto e agli eventuali adempimenti amministrativi saranno sostenute come segue:
__
Le imposte e gli oneri fiscali saranno assolti secondo quanto previsto dalla legge e secondo la ripartizione qui concordata:
__
Art. 13 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
Per il Promittente Venditore:
- indirizzo: __
- telefono: __
- e-mail: ____
- PEC: __
Per il Promissario Acquirente:
- indirizzo: __
- telefono: __
- e-mail: ____
- PEC: __
Art. 14 – Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà competente il Foro di __, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.
Art. 15 – Disposizioni finali
Il presente accordo costituisce l’integrale intesa tra le Parti in relazione all’oggetto della vendita e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta, avente il medesimo oggetto.
Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo __, data __
Il Promittente Venditore
Firma ____
Il Promissario Acquirente
Firma ____
Approvazione specifica
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Il Promittente Venditore
Firma ____
Il Promissario Acquirente
Firma ____
Allegati
☐ Copia dei documenti di identità delle Parti;
☐ Copia dei codici fiscali o visura camerale;
☐ Documentazione comprovante la proprietà;
☐ Carta di circolazione;
☐ Certificato di proprietà o documento equivalente;
☐ Certificato di conformità e dichiarazione CE;
☐ Manuale d’uso e manutenzione;
☐ Documentazione relativa alla manutenzione;
☐ Fotografie del mezzo;
☐ Elenco degli accessori;
☐ Altro: _____.