La dichiarazione di conformità è un documento fondamentale per attestare che un natante rispetta i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In questa guida vedremo a cosa serve, chi è tenuto a rilasciarla, quali informazioni deve contenere e come predisporla correttamente, così da facilitare le procedure amministrative e garantire la regolarità dell’imbarcazione.
Come scrivere dichiarazione di conformità natante
Una dichiarazione di conformità di un natante è il documento con cui il fabbricante, oppure il suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea, dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità da diporto e, quando previsto, i suoi componenti, soddisfano i requisiti applicabili della normativa europea. Non è una semplice descrizione tecnica dell’imbarcazione e non coincide con il certificato di omologazione, con il manuale del proprietario, con la fattura di acquisto o con l’eventuale certificato rilasciato da un organismo notificato.
Per una normale unità da diporto destinata alla navigazione da diporto occorre fare riferimento, in linea generale, alla normativa europea sulle unità da diporto e sulle moto d’acqua, attualmente contenuta nella direttiva 2013/53/UE, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, con le successive modifiche e disposizioni applicabili. Prima di redigere il documento è tuttavia necessario verificare che il natante rientri effettivamente nell’ambito della disciplina. La parola “natante”, infatti, ha un significato nell’ordinamento italiano legato soprattutto alle dimensioni e al regime amministrativo dell’unità, mentre la normativa europea utilizza categorie proprie, come unità da diporto, moto d’acqua, componenti e motori. Non tutte le unità di lunghezza inferiore a determinati limiti sono automaticamente soggette agli stessi obblighi.
Il primo passaggio consiste nell’identificare con precisione il prodotto. La dichiarazione deve indicare il costruttore, con denominazione o nome completo, indirizzo della sede e, se disponibile, numero di registrazione o altri dati identificativi. Se il costruttore è stabilito fuori dall’Unione europea, occorre indicare anche il rappresentante autorizzato europeo, quando nominato, oppure il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato secondo la disciplina applicabile. Devono poi essere riportati il modello commerciale, il tipo di natante, il numero di identificazione dello scafo, normalmente il codice CIN o HIN, la categoria di progettazione, la lunghezza dello scafo, l’anno di costruzione e ogni altro elemento utile a evitare ambiguità.
Il codice di identificazione dello scafo merita particolare attenzione. Deve corrispondere a quello effettivamente apposto sull’unità e alla documentazione tecnica. Un errore anche minimo nel codice, nel modello o nell’anno di costruzione può rendere difficoltoso dimostrare che la dichiarazione si riferisce proprio a quel natante. Se l’unità appartiene a una serie, è possibile indicare il modello o la famiglia di prodotto, ma è comunque opportuno collegare la dichiarazione al singolo esemplare mediante il numero di identificazione dello scafo.
La dichiarazione deve contenere una formula chiara di responsabilità. Una formulazione corretta può essere costruita in questo modo: il fabbricante dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’unità identificata è conforme ai requisiti essenziali applicabili della direttiva 2013/53/UE e alle altre disposizioni eventualmente pertinenti. È importante non utilizzare espressioni generiche come “natante omologato” o “prodotto a norma” senza specificare quale normativa viene applicata e in relazione a quali requisiti viene resa la dichiarazione.
Dopo il riferimento principale alla direttiva, devono essere indicate le eventuali altre disposizioni europee applicabili. Per esempio, possono assumere rilievo la normativa relativa alla compatibilità elettromagnetica, quando siano presenti apparecchiature elettriche o elettroniche soggette a tale disciplina, oppure le norme riguardanti i motori di propulsione e le emissioni di scarico e acustiche. Non bisogna però inserire direttive o regolamenti solo per rendere il documento più completo: ogni riferimento deve corrispondere a un’effettiva applicabilità al prodotto e deve essere supportato dalla documentazione tecnica.
Un elemento importante è l’indicazione delle norme armonizzate utilizzate per dimostrare la conformità. Le norme armonizzate non devono essere elencate in modo casuale né citate con numeri superati senza verificarne la validità. Occorre indicare la sigla completa della norma, il titolo o almeno l’oggetto tecnico, l’edizione o l’anno di pubblicazione e, quando opportuno, la parte specifica applicata. Le norme possono riguardare, tra gli altri aspetti, la stabilità e il galleggiamento, la visibilità dalla postazione di governo, la protezione contro la caduta in mare, l’impianto del combustibile, l’impianto elettrico, la ventilazione, la prevenzione degli incendi, la sistemazione degli scarichi, la rumorosità e i requisiti strutturali.
L’utilizzo di una norma armonizzata non è sempre l’unico modo per dimostrare la conformità, ma quando viene indicata nella dichiarazione il fabbricante deve poter dimostrare di averla applicata correttamente. Se una norma è stata applicata solo in parte, occorre precisare quali sezioni o requisiti sono stati utilizzati. Se sono state adottate soluzioni tecniche diverse, la relazione tecnica deve spiegare come tali soluzioni garantiscano comunque il rispetto dei requisiti essenziali.
La dichiarazione deve inoltre indicare la procedura di valutazione della conformità adottata. La procedura dipende, tra l’altro, dalla categoria di progettazione del natante, dalla sua lunghezza, dal prodotto interessato e dal ruolo dell’organismo notificato. Per alcune unità il fabbricante può effettuare una valutazione interna sulla base della documentazione tecnica e delle prove necessarie. In altri casi è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato, che può esaminare il progetto, valutare il sistema di qualità, effettuare prove o rilasciare un certificato secondo il modulo previsto.
Quando interviene un organismo notificato, la dichiarazione deve riportarne l’identificazione completa, compresi il nome, l’indirizzo e il numero identificativo assegnato dall’Unione europea. Devono essere indicati anche il tipo di intervento svolto, il modulo o la procedura utilizzata e, quando esiste, il numero del certificato o dell’attestato rilasciato. Non è sufficiente scrivere genericamente che il prodotto è stato “verificato da un ente”: bisogna rendere possibile l’identificazione dell’organismo e del documento tecnico collegato.
Nel caso di una valutazione successiva alla costruzione, la dichiarazione assume caratteristiche differenti. Questa procedura viene normalmente utilizzata quando un’unità viene immessa sul mercato europeo dopo essere stata costruita in un Paese appartenente a uno Stato non europeo, quando il costruttore non ha completato la procedura prevista oppure in altre situazioni specificamente disciplinate. In tale circostanza il soggetto che immette l’unità sul mercato non può limitarsi a riprodurre una dichiarazione del costruttore originario, ma deve disporre della documentazione e delle verifiche richieste dalla procedura di valutazione successiva alla costruzione, con l’intervento dell’organismo notificato quando previsto.
La dichiarazione dovrebbe richiamare anche il manuale del proprietario e la documentazione tecnica dell’unità. Il manuale non sostituisce la dichiarazione, ma costituisce una parte essenziale dell’insieme documentale che dimostra la conformità. Deve contenere le istruzioni per l’uso sicuro, i limiti operativi, la categoria di progettazione, la portata massima, il numero massimo di persone, le avvertenze relative al combustibile, all’impianto elettrico, alla stabilità, alla manutenzione e alle situazioni di emergenza. La dichiarazione può specificare che il manuale è fornito nella lingua richiesta dal Paese in cui il prodotto viene messo a disposizione.
Per i motori di propulsione occorre distinguere tra il natante e il motore. Se il motore è stato installato dal costruttore dell’unità, la dichiarazione del natante può dover tenere conto dei requisiti relativi all’installazione e all’integrazione del motore. Il motore, tuttavia, può avere una propria dichiarazione di conformità, rilasciata dal suo fabbricante. È quindi opportuno indicare marca, modello, potenza e numero di serie del motore, chiarendo se tali dati rientrano nella dichiarazione del natante o sono coperti da un documento separato.
La parte finale deve contenere il luogo e la data di emissione, il nome e la funzione della persona autorizzata a firmare per il fabbricante e la firma. La persona firmataria deve possedere un’effettiva delega o rappresentare legalmente l’impresa. La firma non è una formalità priva di conseguenze: con essa il fabbricante assume la responsabilità della correttezza della dichiarazione e della conservazione dei documenti che la sostengono. È preferibile utilizzare una firma autografa oppure una firma elettronica conforme alle procedure aziendali, evitando documenti privi di sottoscrizione o firmati da soggetti non identificabili.
La dichiarazione deve essere redatta nella lingua richiesta dallo Stato membro in cui il natante viene commercializzato o messo in servizio. Per un’unità destinata al mercato italiano, è prudente predisporla in italiano, eventualmente affiancando una versione inglese o in un’altra lingua. In caso di traduzione, le due versioni devono essere identiche nel contenuto tecnico e nei dati identificativi. Non conviene utilizzare modelli trovati online senza verificarne l’aggiornamento, perché potrebbero riferirsi alla precedente direttiva 94/25/CE, a norme ritirate oppure a requisiti non pertinenti.
La dichiarazione deve essere conservata per il periodo previsto dalla normativa applicabile, normalmente almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultima unità o dall’immissione sul mercato, insieme alla documentazione tecnica, ai rapporti di prova, ai calcoli strutturali, ai disegni, alle valutazioni dei rischi, ai certificati dell’organismo notificato e alle registrazioni del controllo di produzione. Il documento consegnato al proprietario deve essere una copia completa e leggibile della dichiarazione originale.
Un’impostazione professionale potrebbe quindi seguire una sequenza narrativa: identificazione del fabbricante, identificazione precisa del natante, dichiarazione di responsabilità, riferimenti normativi, norme tecniche utilizzate, procedura di valutazione della conformità, dati dell’organismo notificato se coinvolto, riferimenti al manuale e infine luogo, data, nominativo, qualifica e firma del responsabile. Il testo deve essere preciso, coerente con la targhetta CE, con il codice dello scafo, con il manuale e con la documentazione tecnica. Se anche uno solo di questi elementi non coincide, la dichiarazione può risultare formalmente o sostanzialmente inidonea.
In pratica, il documento non dovrebbe essere predisposto come una dichiarazione astratta compilata a posteriori, ma come la sintesi finale di un fascicolo tecnico già formato. Se il natante è autocostruito, importato, modificato in modo sostanziale, privo di documentazione originaria o sottoposto a una valutazione successiva alla costruzione, è particolarmente importante rivolgersi a un organismo notificato, a un tecnico competente o a un professionista specializzato nella normativa delle unità da diporto. La corretta redazione dipende infatti dalla storia dell’unità, dalla data di costruzione, dalla provenienza, dalla lunghezza, dalla categoria di progettazione, dal tipo di propulsione e dalle modifiche eventualmente eseguite.
Fac simile dichiarazione di conformità natante
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
N. __
Il sottoscritto:
Fabbricante: ____
Forma giuridica: ____
Sede legale: ____
Indirizzo: __
Città e CAP:
Paese: ____
Telefono: _
E-mail: ___
Sito web: ___
oppure il mandatario:
Nome/Ragione sociale: _
Sede: ____
Indirizzo:
Città e CAP:
Paese: ____
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:
Tipologia: Natante / Imbarcazione da diporto
Marca: ____
Modello: __
Tipo: __
Numero di identificazione dello scafo (CIN/HIN):
Anno di costruzione: ____
Lunghezza fuori tutto: ____
Larghezza massima: _____
Dislocamento: __
Categoria di progettazione: _
Numero massimo di persone:
Carico massimo autorizzato:
Motorizzazione: ____
Potenza massima installabile: ____
Numero/i di serie: __
è conforme alle disposizioni applicabili della:
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua, e successive modifiche e integrazioni.
Il prodotto è stato progettato, costruito e sottoposto alle verifiche necessarie in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili.
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche:
| Norma o specifica tecnica | Titolo/descrizione | Edizione/data |
|—|—|—|
| __ | __ | __ |
| __ | __ | __ |
| __ | __ | __ |
| __ | __ | __ |
| __ | __ | __ |
La valutazione della conformità è stata eseguita mediante la seguente procedura:
Modulo/procedura applicata: __
Organismo notificato: ____
Numero identificativo dell’organismo notificato:
Indirizzo dell’organismo notificato: _
Certificato/rapporto n.: ___
Data di emissione: __
La presente dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto nello stato in cui è stato immesso sul mercato e non comprende eventuali modifiche, trasformazioni o installazioni effettuate successivamente senza autorizzazione del fabbricante.
La presente dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante o del mandatario.
Luogo: ____
Data: _
Nome e cognome del firmatario: __
Qualifica: _
Firma: