L’amministrazione-datore di lavoro è tenuta, anche sulla base dei principi di correttezza e buona fede, a procedimentalizzare il conferimento degli incarichi dirigenziali, con la necessaria previsione di valutazioni comparative tra i candidati.
Sul punto, l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/01 prevede che “per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tenga conto – in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati – delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti,in rapporto agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “laddove l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile” (così Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088, in Lav. pubb. amm., 2010, 955).
Molto interessante.