Il ricorso al credito e alle diverse forme di prestito è in forte crescita. Un mercato che non conosce crisi emerso dalle torbide acque di un sistema economico in crisi. Per il senso comune, il “Prestito personale” è il credito a cui si accede a scopo liquidità senza quindi la necessità di unire una causale alla propria richiesta.
Pochi sanno, tuttavia, che questo tipo di prestito è rigidamente regolamentato dalla normativa italiana. E nell’attuale contesto, che vede decine di società finanziarie nascere e morire con un ciclo vitale simile a quello delle farfalle, e migliaia di famiglie (per far fronte alle necessità della vita quotidiana) rivolgersi alla cieca, come se seguissero il canto delle sirene, alle società che “strillano di più”, si rischia seriamente di dimenticare il presupposto fondamentale, imprenscindibile, senza il quale qualsiasi sistema civile collasserebbe: il diritto.
Prima di addentrarci nella normativa specifica e compilare una lista di consigli utili per l’utente, è utile fare menzione della recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, delle modifiche all’attuale disciplina del Credito al consumo. Le variazioni più salienti riguardano.
Il tetto massimo finanziabile rimane 31.000 euro (si era ventilata l’ipotesi di innalzare il limite a 100.000 €, scatenando la protesta delle Associazioni dei Consumatori);
Maggiore coerenza tra messaggio pubblicitario e condizioni contrattuali (da oggi, se le effettive condizioni praticate dalla finanziaria sono inferiori a quelle promesse in sede pubblicitaria, faranno fede queste ultime);
Diritto di ripensamento (da esercitarsi entro e non oltre 14 giorni dalla stipula del contratto);
Trasparenza nel TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale (che dovrà includere anche tutti i costi e le spese accessorie per finalizzare il prestito, con obbligo di dettaglio di ogni singolo costo);
In caso di violazione delle disposizioni sulla trasparenza del Credito al consumo, l‘onere della prova di diligenza spetta ora alla società finanziatrice, e non al cliente.
Art. 121 Testo Unico Bancario (DL 1.9.1993, N. 385 e succ. modifiche): Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
A chi chiedere un prestito personale
Due, e solo due, istituti sono autorizzati a concedere prestiti: le Banche oppure Società Finanziarie regolarmente iscritte all’Albo (presso Ufficio Italiano Cambi) e soggette al controllo della Banca D’Italia (art 106, 107 Testo unico bancario). E’ preferibile rivolgersi in prima istanza alla propria banca, e solo in seconda battuta, se le condizioni proposte non sono soddisfacenti, consultare le tante offerte provenienti dalle società di intermediazione.
Diffidare, sempre, di
Privati (a voler essere paranoici, sarebbe utile diffidare anche dei parenti, ma è un altro discorso…);
Finanziarie consigliate “privatamente” da altre finanziarie o impiegati di banca (se la verifica della vostra finanziabilità è negativa, difficilmente diventerà positiva presso altre società);
Finanziarie di cui risulta impossibile effettuare una visura o rilevare contatti, iscrizione all’Albo, ragione sociale.
Inutile stare a sottolineare i rischi del chiedere denaro alle figure sbagliate.