Le invenzioni di azienda sono i ritrovati conseguiti dal dipendente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro “se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva” (art. 64, co. 2, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
Tale tipologia si caratterizza per i seguenti elementi:
a) sussistenza di un rapporto di lavoro (o di impiego);
b) invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto di lavoro (o di impiego);
c) attività inventiva non oggetto del contratto di lavoro e non specificamente retribuita.
In questo caso, l’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 64, co. 1, D.Lgs. n. 30/2005; art. 2590 cod. civ.) e tale diritto morale è imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasferibile (artt. 2577, 2582 e 2589 cod. civ.).
Al prestatore-inventore spetta anche il diritto all’equo premio (diritto patrimoniale a titolo originario – art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005 -), che va determinato avendo riguardo all’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, alle mansioni svolte dall’inventore, alla retribuzione percepita dall’inventore e, infine, al contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
Il riferimento normativo al “contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro” valorizza il criterio della c.d. “formula tedesca” più volte utilizzato dalla giurisprudenza.
Il diritto del lavoratore all’equo premio è, comunque, subordinato al conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro o dei suoi aventi causa per l’utilizzo da parte dei soggetti medesimi dell’invenzione in regime di segretezza industriale (art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dall’art. 37, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131).
A questo proposito, la giurisprudenza precisa che il dipendente ha la possibilità di ottenere per sé il brevetto nel caso di inerzia datoriale, fermo il rispetto del dovere di non concorrenza e di segretezza di cui all’art. 2105 cod. civ.
Pertanto, il dipendente non può utilizzare l’invenzione per svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro, né può divulgarla a suoi concorrenti, in quanto la stessa è stata pur sempre conseguita nello svolgimento del rapporto di lavoro, pena, non solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ma, addirittura, la comminazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 621, 622 e 623 cod. pen. per la divulgazione dei segreti aziendali.
Circa la natura giuridica dell’emolumento, va sottolineato che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, l’equo premio costituisce una controprestazione straordinaria di carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell’attività dovuta dal lavoratore [6].
La natura indennitaria dell’equo premio comporta l’applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., che decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Al fine di assicurare una sollecita conclusione della procedura di rilascio del brevetto, con conseguente erogazione dell’equo premio, il datore di lavoro può richiedere l’esame anticipato della domanda di brevetto (art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dall’art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 131/2010.