In questa pagina è possibile trovare un comparsa di costituzione e risposta.
La comparsa di risposta è il primo atto di difesa posto in essere dal convenuto chiamato in causa nel processo civile italiano.
Di seguito il fac simile di comparsa di costituzione e risposta.
Con essa il convenuto deve porre le proprie difese, prendendo posizione sulle domande svolte dall’attore, nonché presentare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e la domanda riconvenzionale. Lo stesso deve inoltre indicare i mezzi di prova che intende utilizzare nel corso del giudizio. Il deposito deve essere effettuato dall’avvocato dell’appellato. Nel caso non vi abbia provveduto altra parte, deve essere richiesta l’iscrizione a ruolo.
Nell’interesse di
Sig. ……, nato a …… il …… e residente in …… alla via ……, C.F. ……, difeso dall’avv. ……, del Foro di …, Partita IVA. ……, Fax ……, PEC …, presso il cui studio in ……
via …… n. …, elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto,
– convenuto –
contro
Sig. …, difeso dall’avv. …
– attore –
PREMESSO CHE
– Con atto di citazione notificato in data …, l’attore esponeva di vantare nei confronti del convenuto un debito di € … a titolo di …, e ne chiedeva, pertanto, la
condanna al pagamento della somma di € …, o a quella maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, oltre interessi rivalutazione monetaria;
– Per la suddetta controversia è obbligatoria la procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità del giudizio a norma del D. L. 12 settembre
2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162;
– Ciò nonostante, l’odierno attore ha citato il convenuto senza previamente invitarlo a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione della
richiamata controversia;
– Con il presente atto, l’odierno convenuto si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, il quale, nel contestare la domanda avversa poiché
infondata in fatto e in diritto, chiede il suo integrale rigetto per i seguenti
MOTIVI
– In via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, per
il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita;
– Nel merito, la domanda attore non può trovare accoglimento in quanto … (motivare circa l’an e il quantum);
– In via subordinata, il diritto azionato non può più essere fatto valere poiché prescritto in quanto … (motivare circa la decorrenza dei tempi di prescrizione);
Tutto ciò premesso, il convenuto, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
– In via preliminare, dichiarare la domanda attore improcedibile per violazione del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162,
assegnando altresì termine per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita;
– Nel merito, rigettare integralmente la domanda attore poiché infondata in fatto e in diritto;
– In subordine, dichiararsi l’intervenuta prescrizione/decadenza del diritto azionato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si producono i seguenti documenti:
1) …;
2) …;
Si chiede inoltre l’ammissione dell’interrogatorio formale del convenuto sui capitoli seguenti:
(elencare i capitoli dell’interrogatorio formale, eventualmente richiamandosi ai punti in cui è articolata la parte narrativa, premessa la locuzione ‘Vero che …’)
Sugli stessi capitoli si richiede altresì l’ammissione della prova testimoniale dei signori:
(indicare le generalità e la residenza o domicilio delle persone in grado di rendere testimonianza per i fatti di causa)
Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Luogo, data
Avv. …